Descrizione
È la procedura che ha sostituito la Denuncia di inizio attività (D.I.A.) ovunque quest’ultima ricorra (comma 4-ter), sia nella normativa statale che regionale.
Si ricorda che erano realizzabili, mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.), tutti gli interventi per i quali il Testo Unico non preveda esplicitamente l’obbligo di richiedere il Permesso di Costruire come unico titolo abilitativo o che non siano previsti in quelli realizzabili come attività libera.
in base alle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n° 222 vengono modificate le tipologie di lavori per le quali và utilizzata tale procedura.
La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario.
Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttuario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell’immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.
Per le tipologia, si rimanda alla relativa Tabella delle Procedure.
Tempistica
Con la S.C.I.A, l’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della comunicazione al protocollo dell’Ente.
L’Amministrazione competente dispone di 30 giorni di tempo per l’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti per l’adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente tale attività ed i suoi effetti nel termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione (punto 3, comma 4-bis).
Resta in ogni caso salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies (revoca) e 21 nonies (annullamento) della L. 241/90.
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale da depositare in Comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la Segnalazione di Inizio Attività.
Validità
La Scia prevede,come già detto,la immediata eseguibilità delle opere una volta consegnata la stessa al protocollo dell’Ente.
Qualora il segnalante voglia avvalersi della possibilità dell’inizio lavori differito deve comunicarlo all’atto della presentazione della pratica.
La validità della segnalazione è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni.
La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova comunicazione.
Terminati i lavori deve essere presentata comunicazione di ultimazione con certificato di collaudo a firma di professionista abilitato e se dovuta copia della ricevuta della modifica catastale presentata.
Nulla osta e pareri collegati
Se l’area oggetto di intervento è sottoposta a vincoli, preventivamente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, vanno acquisite le autorizzazioni/nulla-osta/pareri dovuti.
Essi debbono essere obbligatoriamente allegati alla S.C.I.A, senza alcuna possibilità di posticiparle.
L’Ente non può, inoltre, chiedere parere relativo ai requisiti igienico-sanitari al competente ufficio della ASL Salerno.
Anche tale parere va acquisito preventivamente o sostituito, quando possibile, da autodichiarazione a firma di tecnico abilitato.
Varianti
Nel caso si dovesse effettuare una variante alla S.C.I.A. presentata, si dovrà procedere alla presentazione di una nuova pratica di S.C.I.A. che faccia riferimento alla data di presentazione e relativo protocollo, specificando che trattasi di opere integrative a modificazione di quelle precedentemente segnalate.
Documenti occorrenti:
1 | Modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività completo di:
|
2 | relazione tecnica esplicativa dell’intervento |
3 |
asseverazione sottoscritta da tecnico abilitato iscritto a collegio o ordine professionale con allegato documento di riconoscimento |
4 | atto di proprietà del bene o autorizzazione del proprietario alla esecuzione delle opere |
5 |
|
6 | stralcio della tavola di zonizzazione del P.R.G. |
7 | elaborati grafici completi e dettagliati in cui sia rappresentata la situazione di fatto e quella finale |
8 |
documentazione fotografica dettagliata con ubicazione dei punti di fuoco su planimetria per le riprese esterne e piante per le quelle interne |
9 | copia del versamento dei diritti di segreteria |
10 |
attestato di pagamento dei diritti di istruttoria |
11 |
parere sanitario emesso dal competente ufficio della ASL Salerno e/o Autodichiarazione di possesso dei requisiti igienico-sanitari redatta da tecnico abilitato per i casi previsti da legge |
12 |
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in relazione al rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche |
- Qualora l’intervento preveda scavi e/o demolizioni
13 | dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa allo smaltimento di terre,rocce da scavo o residui di demolizioni |
- Qualora l’intervento preveda modifica agli impianti tecnologici
14 | progetto degli impianti da sostituire a firma di tecnico abilitato |
- Qualora l’intervento preveda interventi di mutazione d’uso e/o modifica ai parametri urbanistici
15 | calcolo del dovuto in merito agli oneri di costruzione |
- Qualora l’intervento preveda interventi a facciate esterne
16 | elaborati del Piano Colore comunale |
17 | nulla osta condominiale o atto di assenso dei proprietari, se è bene comune. |
- Qualora l’intervento preveda interventi sull’involucro esterno dell’unità immobiliare
18 | deposito della relazione relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 10/1991 e s.m.i. e artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001, completo degli elaborati grafici relativi |
- Qualora siano previsti lavori in quota
19 | deposito dell’elaborato tecnico della copertura, ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 31, che ha modificato la Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3 |
In merito alle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la pratica, particolare attenzione va posta al punto 6 del comma 4-bis, dell’art. 49, della richiamata legge, che prevede, in caso di falsità, la reclusione da 1 a 3 anni, sempre in relazione alla L. 241/90.
Nota
- Gli elaborati grafici vanno presentati in tre copie.
- Il modello di Segnalazione va prodotto in almeno due copie.