Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 3 agosto 2005
Art. 1 – Generalità
1. Le presenti disposizioni regolano e disciplinano la possibilità di installare manufatti precari, diretti a sopperire bisogni transitori e comunque destinati fin dall’origine ad essere rimossi al venir meno delle ragioni della sua realizzazione, al fine di assicurare un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, in conformità alla vigente legislazione statale, regionale, nonché ai vigenti regolamenti e norme comunali.
2. Il presente Regolamento, volto a valorizzare tutto il territorio comunale, definisce, nel rispetto delle normative vigenti, le procedure e i controlli e specifica le modalità e le caratteristiche delle strutture precarie e temporanee, nonché le garanzie per la loro rimozione.
3. Il Regolamento si applica all’installazione di strutture temporanee e precarie da insediare su aree soggette a servitù di pubblico passaggio e a quelle a servizio di impianti e strutture di proprietà comunale ancorché gestiti da terzi.
4. Le costruzioni temporanee, da eseguirsi, invece, su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche private soggette a servitù di pubblico passaggio vengono autorizzate secondo la normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico, o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà comunale.
5. Sono escluse dall’applicazione della presente disciplina le strutture ricadenti in zone soggette ad inedificabilità assoluta per vincoli archeologici e per assoluta incompatibilità con le caratteristiche morfologiche del territorio, in virtù di disposizioni normative e regolamentari di carattere statale, regionale e comunale.
Art. 2 – Nozione
1. Ai fini dell’applicazione del regolamento, si intendono quali strutture precarie e temporanee i manufatti assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a delle costruzioni edilizie, ad un uso circoscritto nel tempo e destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee non abitative e che non abbiano il carattere della continuità. Le caratteristiche e la natura delle strutture precarie e temporanee (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo ecc.) devono consentirne una facile rimozione.
2. Le strutture precarie e temporanee non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Esse devono essere mobili o realizzate con elementi rimovibili, comprese le pavimentazioni ed i nuclei destinati a servizi, e tali da non alterare e compromettere l’aspetto paesaggistico del territorio, o ancora interferire in particolare con la libera fruizione ed accessibilità di eventuali beni comuni.
3. Sono soggetti alla disciplina contemplata dal presente Regolamento:
a) strutture precarie e temporanee, come sopra caratterizzate;
b) i nuclei destinati a servizi, purché realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;
c) infrastrutture a rete completamente interrate o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche e ambientali del sito escludano opere al di sotto del suolo e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi in generale.
Non sono soggetti alla presente disciplina, ma a semplice autorizzazione amministrativa, tutti gli interventi provvisori diversi dalla precedente classificazione e che non ricadono nella categoria delle strutture precarie e temporanee.
4. Le strutture precarie e temporanee non costituiscono superficie utile e/o coperta, né volume, in relazione agli indici urbanistico-edilizi.
5. La installazione delle strutture precarie e temporanee deve essere eseguita in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene, dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio.
6. L’installazione di questo tipo di strutture non deve rendere necessario modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie attualmente in vigore.
Art. 3 – Localizzazione
1. I manufatti ricadenti nella tipologia delle strutture precarie e temporanee non devono arrecare intralcio alla circolazione pedonale, carrabile e ciclabile (quest’ultima ove prevista).
2. Le strutture precarie e temporanee non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio ( es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l’utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi ed assentiti dal competente ufficio tecnico.
3. Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie e temporanee nei centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, paesaggistico ed ambientale dovrà essere subordinata all’adozione di particolari cautele in ordine alle dimensioni, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive, all’utilizzo di materiale, alle modalità di inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono. In ogni caso non potranno essere autorizzate strutture precarie e temporanee·in prossimità di monumenti ed immobili di rilevante importanza artistica e/o paesaggistica o in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche.
4. Qualora le strutture precarie e temporanee siano realizzate per lo svolgimento di attività che comportino l’affluenza di un numero elevato di persone (es. bar, discoteche ecc.) il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di un’area contigua a quella ove intende svolgere l’attività, da adibire a zona di sosta a disposizione degli avventori. Tale disposizione non si applica alle ipotesi in cui si richieda l’autorizzazione a realizzare un parcheggio, nonché alle strutture che già sono regolarmente autorizzate sulla base della vigente normativa.
5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l’occupazione non deve occultare l’avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l’occupazione del suolo deve essere posta all’esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formato dai cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. L’area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico. Deve essere assicurata una larghezza libera dell’eventuale percorso pedonale e carrabile non inferiore a mt. 2,00 misurata tra il limite della carreggiata stradale o dell’edificio ed il piano verticale d’ingombro della struttura, al netto di eventuali aggetti. Tale larghezza deve essere libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità di percorsi pedonali e/o ciclabili.
Art. 4 – Parametri dimensionali
1. Le strutture precarie possono avere una superficie coperta massima fino ad un massimo di mq. 180.
2. Qualora la struttura precaria e temporanea venga utilizzata per attività da svolgersi all’aperto, senza alcun tipo di copertura, potrà essere autorizzata anche per superfici maggiori rispetto a quella prevista dal precedente comma, per un incremento pari al 30 %.
3. Ferme restando le altre disposizioni normative e regolamentari in materia di distanze da proprietà private, strade e altri impianti/immobili, le strutture precarie devono rispettare la distanza di metri 3,00 dai confini, salvo che si tratti di strutture precarie adiacenti, e metri 2,50 dal marciapiede prospiciente la strada pubblica o privata di uso pubblico.
4. Le strutture precarie devono avere altezza massima del colmo non superiore a mt 3,00, e comunque dovrà essere garantita un’altezza media di m 2,70.
Art. 5 – Caratteristiche e tipologie
1. Le strutture precarie dovranno essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche e tipologie:
a) la struttura portante, solo ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci e attacchi rimovibili e/o con tiranti d’acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata in ferro alluminio verniciata o in legno, o in materiale similare, senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa antisismica. Dovrà trattarsi pertanto di una struttura dotata di un’autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale;
b) le coperture dovranno essere realizzate in legno e/o materiale similare. Dovranno essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno;
c) dovranno consentire la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.
2. La quota di imposta del piano di calpestio delle strutture precarie non potrà superare la quota di + cm 20 dal piano di sistemazione esterna, salvo la realizzazione di adeguati accessi per disabili.
3. Le porte individuate come vie di esodo devono avere apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell’affollamento, come previsto dalla vigente normativa.
4. La pavimentazione delle strutture precarie e temporanee dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alla natura del terreno sottostante.
5. Le strutture precarie di altro genere e natura dovranno essere realizzate con materiale ritenuto compatibile con l’ambiente circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio.
6. Le zone ove sono ubicate le strutture precarie e temporanee devono essere dotate di adeguati accessi pedonali e carrabili, di larghezza non inferiore a mt. 3,00, anche al fine di consentire la libera fruizione degli spazi pubblici e per il passaggio dei mezzi di soccorso, nonché accessi per disabili, attrezzati e realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, con eliminazione di tutte le barrire architettoniche, in base alle disposizioni di legge.
7. La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi, evitando in particolare qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. È vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare l’area di pertinenza con essenze e cespugliature esse stesse autoctone.
8. Nell’ipotesi in cui all’interno di questo tipo di strutture vengano realizzati impianti rumorosi, dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico, ai sensi del vigente Piano di Zonizzazione Acustica.
Art. 6 – Temporaneità
1. Le costruzioni precarie e temporanee possono essere assentite solo ed esclusivamente per far fronte ad esigenze meramente temporanee e comunque per un periodo di tempo da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
2. Il permesso di costruire temporaneo per la installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l’indicazione del periodo di validità ed efficacia della stessa, nonché dell’obbligo della rimozione e della rimessa in pristino delle aree.
3. Il soggetto autorizzato deve rimuovere le strutture precarie e temporanee, entro i sessanta giorni successivi dal termine di scadenza del periodo autorizzato e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. A garanzia dell’adempimento di rimozione e rimessa in pristino, il soggetto autorizzato dovrà stipulare idonea polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, pari ad un importo stabilito dalla perizia di stima sull’entità degli interventi necessari per la realizzazione delle strutture in parola, incrementato del 30 %, prima del rilascio dello stesso permesso di costruire temporaneo.
4. In caso di inadempimento di rimozione delle strutture in parola e conseguente rimessa in pristino, l’Ente Comune, tramite l’Area Finanze, disporrà l’incameramento sull’apposito capitolo della polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di cui al precedente comma.
5. Per esigenze di interesse pubblico, può sempre disporsi, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza del termine di validità del succitato permesso di costruire, la rimozione anticipata delle costruzioni precarie e temporanee.
6. La realizzazione di strutture precarie e temporanee per periodi superiori a quelli precedentemente stabiliti può essere autorizzata soltanto nei seguenti casi:
a) qualora le strutture siano destinate a servizio di attività pubblica, seppur gestito da privati, ovvero a servizi di carattere privato, ma riconosciuti di interesse pubblico;
b) qualora si tratti di attività produttive in attesa di delocalizzazione nelle zone oggetto dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (cd. zone P.I.P.);
7. Il permesso di costruire temporaneo per l’installazione di questo tipo di strutture non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di un nuovo permesso.
Art. 7 – Procedimento
1. I soggetti che vogliano richiedere il rilascio di autorizzazione all’installazione di manufatti precari e temporanei, devono presentare la documentazione di seguito elencata all’Ufficio competente, ai sensi del successivo comma 3:
a) istanza in carta legale a firma del richiedente e del proprietario dell’area, od in mancanza con esibizione del titolo abilitante alla disponibilità dell’area;
b) relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico-costruttive dei materiali, delle modalità d’impiego, degli elementi strutturali e delle finiture;
c) planimetria di zona, su aerofotogrammetria e su catastale, in scala da 1:500 a 1:2000 e comunque tale da rappresentare l’intervento da realizzare in relazione al più ampio contesto in cui si riferisce;
d) rappresentazione grafica del manufatto (piante, sezioni, prospetti in scala 1:100, 1:50);
e) certificazione della staticità della struttura;
f) documentazione fotografica dei luoghl;
g) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, i manufatti temporanei e precari e ridurre in pristino l’originario stato dei luoghi;
h) polizza fidejussoria per l’importo corrispondente.
Lo svincolo della polizza sarà autorizzato dall’Ufficio che ha rilasciato il permesso di costruire temporaneo, su richiesta dell’interessato e previa verifica dell’adempimento dell’obbligo di rimozione e rimessa in pristino.
2. Nel caso in cui il manufatto autorizzato non venga rimosso nei termini prescritti, lo stesso sarà considerato a tutti gli effetti abusivo e soggetto al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia. L’Ufficio che ha rilasciato il citato permesso, in tale ipotesi, azionerà la fidejussoria prestata in danno dell’inadempiente.
3. Le istanze per la installazione di strutture precarie e temporanee dovranno essere presentate all’ufficio tecnico, complete della documentazione prescritta innanzi detta. L’ufficio tecnico, in persona del responsabile designato, rilascerà il permesso di costruire temporaneo entro i termini previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti, acquisiti i pareri di tutti gli altri uffici comunali ed interessati.
4. Qualora·la realizzazione delle strutture precarie sia connessa allo svolgimento di attività produttive la relativa istanza dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta amministrativi nell’ambito del procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (in seguito S.U.A.P.) per l’attivazione dell’intervento imprenditoriale da parte dell’istante.
5. Per garantire una analitica e puntuale osservazione degli interventi effettuati sul territorio e della loro incidenza urbanistica, presso la ripartizione ed ufficio competente vengono raccolte copie di tutti i permessi di costruire temporanei per la realizzazione di strutture precarie e temporanee.
Art. 8 – Norme transitorie
1. Le strutture precarie già realizzate in virtù di autorizzazioni precedenti al presente regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro il termine perentorio del 31/12/2005, salvo l’obbligo di ottemperare a provvedimenti sanzionatori emessi in forza di norme precedenti.
2. Il presente regolamento, ove occorra, integra i regolamenti, piani e relative nonne di attuazione vigenti.
3. Per tutto quanto non previsto e contemplato, si fa espresso riferimento alla normativa ed ai regolamenti comunali, regionali e statali.
Art. 9 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.