Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza comunale

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Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 27/02/2013

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1) Il presente Regolamento, redatto sulla base dei riferimenti normativi vigenti, disciplina le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, nei corpi idrici ricettori, delle acque reflue, che rientrano, ai sensi dell’art. 1, comma 250, della Legge Regionale n° 4/2011, che ha modificato l’art. 124, comma 7, del D.Lgs. n° 152/06, tra le competenze dei Comuni.
2) Sono soggetti ad autorizzazione, da parte dell’Area Tecnica del Comune di Sala Consilina, tutti gli scarichi diretti nei corpi idrici ricettori, di cui all’art. 74, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/06 e, precisamente:
a) gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (acque reflue domestiche);
b) gli scarichi di qualsiasi tipo di acque reflue, provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse da quelli di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento (acque reflue industriali);
c) scarichi di acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerati (acque reflue urbane).
3) Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 152/06, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 2
Domanda  di autorizzazione

1) Il titolare dell’attività da cui origina lo scarico soggetto ad autorizzazione da parte del Comune deve presentare, prima di attivare lo scarico, all’Area Tecnica del Comune, apposita istanza di autorizzazione allo scarico, in duplice copia, di cui una in bollo, conforme allo schema di cui all’allegato 1) del presente Regolamento;
2) Gli Enti pubblici titolari di scarichi possono presentare, invece, l’istanza di autorizzazione allo scarico, in carta semplice, corredata dei documenti di cui all’allegato 1) del presente Regolamento;
3) Ad ogni istanza va allegato il Modello “A”, già predisposto dall’Area Tecnica- Edilizia Privata del Comune e riportato nell’allegato 2) del presente Regolamento nonché, per gli scarichi provenienti da insediamenti industriali, polizza fidejussoria a favore del Comune, a garanzia dell’eventuale danno provocato, di importo calcolato in base alla qualità ed alla quantità delle acque reflue scaricate durante l’anno, come da tabella “6” allegata al presente Regolamento e del quale forma parte integrante.

Art. 3
Procedure per il rilascio dell’autorizzazione

1. Il Dirigente dell’Area Tecnica, a seguito dell’istruttoria curata dal  funzionario provvede, ricorrendone i presupposti di Legge, al rilascio dell’autorizzazione al richiedente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione della istanza al Protocollo generale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 124, comma 7, così come modificato dall’art. 1, comma 250, della Legge regionale n° 4/2011. Le autorizzazioni non rilasciate nel termine di cui al presente comma, si intendono negate.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche, provenienti, cioè, da edifici isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc, alla istanza va allegata la documentazione di cui all’allegato “3” del presente Regolamento.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, urbane od industriali, alla istanza va allegata la documentazione di cui all’allegato “4” del presente Regolamento;
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico sul suolo, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 29, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n° 152/99, delle acque reflue industriali od urbane, alla istanza va allegata la documentazione di cui all’allegato “5”.
5. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico nel suolo, sussistendone i presupposti previsti dallo stesso art. 29, di cui al comma 4, delle acque reflue domestiche provenienti da edifici isolati o da agglomerati con più di 50 abitanti equivalenti e consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 metri cubi, alla istanza va allegata la documentazione di cui all’allegato “5” del presente Regolamento;

6. Ai sensi dell’art. 124, comma 10, del D.Lgs. n° 152/06, l’autorizzazione contiene ulteriori prescrizioni volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio per il corpo idrico ricettore, per la salute pubblica e per l’ambiente.

Art. 4
Autorizzazione provvisoria

1. Il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune, nelle more dell’emanazione di apposita Legislazione Regionale in materia, ai sensi dell’art. 124, comma 6, del D.Lgs 152/06, procede al rilascio di un’autorizzazione provvisoria allo scarico, solo per gli impianti di depurazione delle acque  reflue urbane, per il tempo necessario al loro avvio, per la durata di 180 /centottanta) gg. e secondo le modalità di cui al precedente art. 3.
2. Il rilascio dell’autorizzazione provvisoria non obbliga il Comune a rilasciare, poi, quella definitiva.

Art. 5
Acque meteoriche  di dilavamento ed acque di prima pioggia

1. Il Comune, nelle more dell’emanazione della legislazione Regionale in materia, ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n° 152/06, procede al rilascio di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, solo nei casi in cui dette acque dovessero provenire da un piazzale interconnesso ad una attività industriale e, quindi, suscettibili di contaminazione prima dell’immissione nel corpo idrico ricettore e, comunque, non prima di un adeguato trattamento depurativo.

Art. 6
Sostanze pericolose

1. Laddove vengano prodotte e/o usate sostanze pericolose, così come indicato nella tab. 5 dell’allegato 5 del D.Lgs. n° 152/06, valgono le norme stabilite dall’art. 131 dello stesso Decreto.
2. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, il Comune, nel rilasciare l’autorizzazione allo scarico, può prescrivere, a carico del titolare, l’installazione di idonei strumenti di controllo in automatico nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i quali devono rimanere a disposizione dell’autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
3. Lo stoccaggio provvisorio e lo smaltimento dei rifiuti, di cui al comma 1, sono assoggettati, di conseguenza alla normativa dei rifiuti.

Art. 7
Durata dell’autorizzazione e prescrizioni

1. Salvo quanto previsto dal D.L.gs. n. 372 del 04/08/99, l’autorizzazione è valida per quattro anni, a partire dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo, secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente regolamento. Se la domanda è stata presentata nei termini lo scarico può essere, provvisoriamente, mantenuto in funzione, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione precedente e fino all’adozione del  nuovo provvedimento. Le istanze  presentate oltre la data di cui in precedenza, non verranno prese in considerazione ai fini del rilascio della nuova autorizzazione ma comporteranno, altresì, ai sensi degli articoli nn. 133 e 135 del D.Lgs. n° 152/06, l’irrogazione della sanzione amministrativa. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all’art. 131 del D.L.gs. 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso, in mancanza, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale può prevedere, inoltre, per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa.
2. Per tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività industriali e/o di produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, deve essere installato, a carico del titolare, un idoneo strumento di misura in automatico, con l’archiviazione dei dati che dovranno essere comunicati, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, all’Area Tecnica del Comune.

Art. 8
Sistema sanzionatorio

1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie previste dagli artt. 133, 135 e 137 del D.Lgs. n° 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, il Comune procederà, secondo la gravità dell’infrazione:
a) alla proposta, alla Regione Campania, di irrogazione della sanzione amministrativa ed alla diffida stabilendo, nel contempo, un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità accertate;
b) alla proposta, alla Regione Campania, di irrogazione della sanzione amministrativa, alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione, per un tempo determinato, nei casi in cui si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed anche in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo  per la salute pubblica e per l’ambiente;
2. Il  titolare dello scarico è obbligato, a seguito della diffida e nel termine imposto, al ripristino dell’impianto dandone immediata comunicazione scritta al Servizio Ambiente del Comune.

Art. 9
Titolarità dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Nel caso in cui, tra più insediamenti sia costituito un Consorzio mirato ad effettuare uno scarico in comune di acque reflue, l’autorizzazione è rilasciata in capo allo stesso Consorzio, ferme restanti le responsabilità dei singoli consorziati nonché del gestore dell’impianto di depurazione, nel caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs n° 152/06 e del presente Regolamento.
2. Per gli insediamenti, edifici od installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento od a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere chiesta una nuova autorizzazione. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative e/o qualitative diverse, deve esserne data comunicazione al Comune il quale, verificata la compatibilità con il corpo idrico ricettore, può adottare tutti quei provvedimenti che dovesse ritenere utili e necessari per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.
3. Nel caso di variazioni della titolarità dello scarico o ragione sociale,dovrà essere chiesta la voltura dell’autorizzazione, mediante apposita richiesta in carta legale con relativo atto allegato.

Art. 10
Controllo degli scarichi

1. Il Comune effettua il controllo degli scarichi con proprio personale e/o con personale di altri Enti ed Organi competenti in materia di Tutela dell’Ambiente, anche ai fini di verificare l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata e nel presente Regolamento.
2. Il personale del Comune, incaricato del controllo, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ed i controlli nonché a procedere, eventualmente, ad effettuare i prelievi necessari per l’accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, regolamentari e delle condizioni che diano luogo alla formazione degli scarichi.
3. Il titolare dello scarico è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste ed a consentire l’accesso ai luoghi dai quali abbia origine lo scarico. Il titolare dello scarico che non consente l’accesso agli insediamenti al personale del Comune incaricato del controllo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è soggetto a denuncia all’autorità giudiziaria competente.
4. Restano confermati i poteri-doveri di interventi del personale incaricato del controllo, anche ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 689/81 e degli artt. 55 e 354 del codice di procedura penale.

Art. 11
Cessazione dello scarico

1. In caso di cessazione delle attività e, quindi dello scarico, il titolare è obbligato a darne immediata comunicazione scritta al Comune.

Art. 12
Revoca dell’autorizzazione

1. Il Comune, qualora non fossero osservate le norme contenute nel presente Regolamento o venissero meno i presupposti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione, ha la facoltà di disporre la revoca della stessa.

Art. 13
Spese e tasse

1. Ai sensi dell’art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/06, le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria della domanda di autorizzazione, previste nel presente Regolamento, sono a carico del richiedente e vengono determinate nella misura di € 50,00, comprensivi di bollo, per gli scarichi provenienti dagli edifici abitativi isolati, nella misura di € 100,00, comprensivi di bollo, per gli scarichi provenienti dagli edifici di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti, a 50 vani o a 5.000 m.c. e nella misura di € 200,00, comprensivi di bollo, per gli scarichi di acque reflue industriali.

2. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente n° 18997841, intestato al Comune di Sala Consilina, indicando la seguente obbligatoria causale di versamento: Area Tecnica, richiesta di autorizzazione allo scarico;

Detto pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione.
3. I titolari di tutti gli scarichi sono obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute eventualmente all’ARPAC e /o ad altri Enti per le spese di sopralluoghi ed analisi.
4. Il titolare dello scarico industriale dovrà provvedere, prima del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, alla stipula di apposita polizza fidejussoria, rilasciata da un istituto assicurativo o bancario, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento di cui all’allegato “6”.
5. Gli Enti Pubblici titolari di scarichi sono obbligati al pagamento delle somme dovute eventualmente  all’ARPAC o ad altri Enti, per le spese di sopralluoghi ed  analisi nonchè al pagamento al Comune di € 100,00, quale tassa di rilascio e spese d’istruttoria, da effettuare sul conto corrente intestato al Comune di Sala Consilina, indicando la seguente obbligatoria causale di versamento: Servizio Ambiente, richiesta di autorizzazione allo scarico.
Detto pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione.

Art. 14
Eventuale danno ambientale

Per gli eventuali danni arrecati all’ambiente, si applicheranno le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

Art. 15
Allegati

Fanno parte integrante del suindicato regolamento i seguenti allegati:
1) – allegato 1 (Schema di domanda per la richiesta di autorizzazione allo scarico);
2) – allegato 2 – Mod. “A” (scheda tecnica da allegare ad ogni singola istanza);
3) – allegato 3 – (documentazione occorrente per ottenere l’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani od a 5.000 mc);
4) – allegato 4 (documentazione occorrente per ottenere l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale od in acque marino-costiere);
5) – allegato 5 (documentazione occorrente per ottenere l’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue industriali, urbane e domestiche provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con più di 50 abitanti equivalenti e consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 mc);
6) – allegato 6 (tabelle per il calcolo della polizza fidejussoria e della tassa annuale di scarico per i reflui industriali).

Art. 16
Limiti di emissione degli scarichi

1. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane nei corpi idrici ricettori, dovranno essere conformi alle tabelle 1 e 3, allegato 5, del D.Lgs 152/06.
2. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nei corpi idrici ricettori dovranno essere conformi alla tabella 3, allegato 5, del D.Lgs 152/06.
3. I limiti di emissione di tutti gli scarichi diretti nel suolo, ad eccezione di quelli provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani od a 5.000 mc, dovranno essere conformi alla tabella 4, allegato 5, del D.Lgs.152/06.
4. Il limite di emissione, per il parametro Escherichia coli, per tutti gli scarichi diretti nei corpi idrici ricettori, ad eccezione di quelli provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati non deve essere superiore a 5.000/UFC/100/ml.
5. Il limite di emissione, per il parametro Escherichia Coli, per tutti gli scarichi di acque reflue diretti sul suolo, ad eccezione di quelli provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani od a 5.000 mc, non deve essere superiore a 5.000/UFC/100/ml.
5. I controlli periodici sui limiti di emissione, dovranno essere effettuati dai Servizi Territoriali dell’ARPAC, in base alla potenzialità degli impianti, in riferimento al numero degli abitanti equivalenti e con la cadenza stabilita dall’allegato 5 del D.Lgs. 152/06.
6. Il titolare dello scarico deve assicurare l’autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico, con periodicità MENSILE, per tutte quelle dirette in corpo di acqua superficiale.
7. Il titolare dello scarico deve assicurare l’autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico, con periodicità MENSILE, per tutte quelle provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, industriali e domestiche (provenienti da edifici isolati o da agglomerati superiori a 50 abitanti equivalenti e di consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 mc), dirette sul suolo.
7. Il titolare dello scarico deve assicurare l’autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico, con periodicità QUINDICINALE, per tutte quelle attività a carattere stagionale sia che provengano da impianti di trattamento di acque reflue urbane, industriali sia che provengano da edifici isolati e da agglomerati superiori a 50 abitanti equivalenti e di consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 mc), dirette nel suolo o in corpo idrico superficiale (acque reflue domestiche);

Art. 17
Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le eventuali precedenti norme e disposizioni emanate dal Comune di Sala Consilina, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.

Art.18
Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.

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