Deposito atti impianti tecnologici

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Descrizione
Con l’entrata in vigore del DM 37/2008 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge  2 dicembre 2005, n. 248, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 6, è stata modificata la procedura di deposito degli atti degli impianti.
Di fatto il DM 37/2008 sostituisce la legge 46/90. Infatti, alla stessa data sono abrogati (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto 28.12.2006 n. 300, convertito con modifiche dalla Legge 26/02/2007, n. 17):

  • il regolamento di cui al D.P.R. 447/91
  • gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 380/2001
  • la Legge 5 marzo 1990, n. 46 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni), le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Nota

A partire dal 27 marzo 2008, la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I (imprese installatrici) e II (uffici tecnici interni delle imprese non installatrici) del D.M. 37/08.

Procedura
Per il rifacimento o la manutenzione degli impianti suddetti, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso l’Ufficio Tecnico del Comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità e il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati.
Pertanto la documentazione NON và più depositata anche alla CCIAA, ma solo al Comune, che provvederà ad inviare copia della stessa alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto.
Le dichiarazioni ed i collaudi vanno sempre depositate con lettera di accompagnamento.
In tale documentato vanno indicati i dati del proprietario del bene, l’identificazione catastale e toponomastica della unità immobiliare gli eventuali estremi di atti autorizzativi collegati.

Tipologie

  • Dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. n. 37/08) detta anche DI.CO.

Va presentata in doppio originale; una copia verrà archiviata in Comune e l’altra trasmessa alla CCIAA, compilata in tutte le sue parti e con in calce firma e timbro del titolare dell’impresa e del responsabile tecnico della stessa.
Si precisa che devono essere depositati, contestualmente alle due copie di dichiarazione di conformità sulla base del modello (I o II) anche i cosiddetti allegati obbligatori (previsti esplicitamente dall’art. 7, commi 1 e 2 del D.M. n° 37/08), ovvero :

  • relazione con tipologie dei materiali utilizzati
  • schema di impianto realizzato
  • copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Note

Documentazione incompleta nei contenuti e/o senza allegati obbligatori o non firmata e timbrata in originale non verrà depositata.
La DI.CO. è intestata al committente dei lavori (l’impresa edile costruttrice di un nuovo immobile, il proprietario ecc..), ma conserva la sua validità anche nel passare di mano da un soggetto responsabile all’altro; non importa a chi è stata rilasciata, ma è importante l’oggetto della dichiarazione e cioè l’impianto o gli interventi effettuati.

  • Dichiarazione di rispondenza (art. 7, comma 6 D.M. n° 37/08) detta anche DI.RI.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 7 del D.M. n° 37/08, salvo quanto previsto dall’art. 15 (Sanzioni) del citato D.M., non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluoghi e accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. n° 37/08 da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Si precisa che il D.M. n° 37/08 non ha previsto un modello apposito per la dichiarazione di rispondenza.

Progettazione degli impianti (art. 5 D.M. n° 37/08)
L’art. 5 del D.M. n° 37/08 stabilisce l’obbligo della redazione di un progetto in occasione dell’installazione, della trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) del D.M. n° 37/08, con esclusione degli impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi o di scale mobili.

La nuova classificazione degli impianti è la seguente :

Lettera Impianto
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare (art. 5, comma 4, D.M. n° 37/04).

Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • impianti di cui alla precedente lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • impianti di cui alla precedente lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio (autorimesse, centrali termiche), nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • impianti di cui alla precedente lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • impianti di cui alla precedente lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti di cui alla precedente lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  • impianti di cui alla precedente lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

In sintesi, se la potenza impegnata supera 6 kW, occorre sempre il progetto a firma di un professionista, qualunque sia la destinazione d’uso dell’unità immobiliare o la tensione di alimentazione.
In tutti gli altri casi il progetto, che con il nuovo decreto è sempre obbligatorio per l’installazione di nuovi impianti o per ampliamento o trasformazione di impianti esistenti, può essere redatto in forma semplificata dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice e comprenderà almeno uno schema dell’impianto realizzato, la relazione con tipologie dei materiali utilizzati ed eventuale altra documentazione tecnica, come avveniva anche con la L. 46/90.
Nei casi in cui è obbligatorio il deposito del progetto da parte di un professionista (in presenza di interventi edilizi e quando è richiesto il permesso a costruire o la denuncia di inizio attività – DIA), il progetto deve essere depositato contestualmente al progetto edilizio presso l’ufficio urbanistica dell’Ufficio Tecnico Comunale in cui viene realizzato l’intervento, a cura del soggetto titolare del permesso a costruire o della DIA.

Certificato di agibilità (art. 9 D.M. n° 37/08)
Il certificato di agibilità è rilasciato, previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n° 37/08, nonché del certificato di collaudo degli impianti, ove previsto dalle norme vigenti.
La dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell’art. 7 del D.M. n° 37/08 dovrà pertanto essere acquisita quale documento obbligatorio ai fini del rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 06/06/2001, n° 380, nel caso di installazione, avvenuta a partire dal 27 marzo 2008, di impianti previsti dall’art. 1, comma 2, del D.M. n° 37/08 al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.

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