Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)

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Descrizione

Tutti gli interventi non riconducibili all’elenco ai casi previsti dagli articoli 6, 10 e 22 del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001 n° 380 sono realizzabili previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Procedura

La comunicazione dovrà essere presentata dal proprietario ed è immediatamente esecutiva.
Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttuario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell’immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.

I lavori possono iniziare immediatamente.
I lavori devono ultimarsi entro 3 anni dalla presentazione
Successivamente deve essere presentata comunicazione di ultimazione lavori a firma del solo proprietario

Il Comune effettuerà il controllo della veridicità della dichiarazione presentata entro i successivi 30 giorni.

Documentazione occorrente

1 modello di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata debitamente compilato e sottoscritto sia dal richiedente e altri aventi causa che dal tecnico o dai tecnici asseveranti. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori
2 ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria
3 ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria
4 qualsiasi parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, ivi compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti
5 documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità del bene, o dichiarazione sostitutiva
6 copia documento di identità di tutti gli aventi titolo e di tutti i professionisti firmatari
7 relazione tecnico-illustrativa degli interventi
8 elaborati progettuali in scala opportuna e debitamente quotati raffiguranti lo stato attuale
9 elaborati progettuali in scala opportuna e debitamente quotati raffiguranti lo stato di progetto
10 elaborati progettuali in scala opportuna e debitamente quotati raffiguranti lo stato sovrapposto
11 documentazione fotografica dello stato dei luoghi
  • Qualora l’intervento preveda scavi e/o demolizioni
12 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa allo smaltimento di terre, rocce da scavo o residui di demolizioni
  • Qualora l’intervento preveda modifica agli impianti tecnologici
13 progetto degli impianti da sostituire o realizzare a firma di tecnico abilitato
  • Qualora l’intervento preveda interventi di mutazione d’uso e/o modifica ai parametri urbanistici
14 calcolo del dovuto in merito agli oneri di costruzione
  • Qualora l’intervento preveda interventi a facciate esterne
15 elaborati del Piano Colore comunale
16 nulla osta condominiale o atto di assenso dei proprietari, se è bene comune
  • Qualora l’intervento preveda interventi sull’involucro esterno dell’unità immobiliare
17 deposito della relazione relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 10/1991 e s.m.i. e artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001, completo degli elaborati grafici relativi
  • Qualora siano previsti lavori in quota
18 deposito dell’elaborato tecnico della copertura, ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 31, che ha modificato la Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3

La documentazione tecnica, elaborati grafici, relazioni etc. va prodotta in tre copie.

Varianti
Nel caso si dovesse effettuare una variante alla C.I.L.A. presentata, si dovrà procedere alla presentazione di una nuova pratica di C.I.L.A.. che faccia riferimento alla data di presentazione e relativo protocollo, specificando che trattasi di opere integrative a modificazione di quelle precedentemente segnalate.

 

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