Che cosa è l’Autorizzazione Paesaggistica

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Descrizione
Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.).

L’autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

  • il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e in vigore dall’1 gennaio 2010
  • il procedimento in forma semplificata, introdotto dal D.P.R. 09/07/2010, n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10/9/2010

In entrambi i casi è prevista l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia Ambientale.

Autorizzazione paesaggistica semplificata
Con la pubblicazione nella G.U. n° 68 del 22/03/2017 del D.P.R. n° 31 del 13/02/2017, che ha abrogato il D.P.R. 09/07/2010, n. 139, sono stati pubblicati Regolamento, Elenchi e Modelli, relativi all’Autorizzazione paesaggistica semplificata.
La nuova normativa è in vigore dal 06/04/2017.
Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale.
Negli allegati A e B del D.P.R. approvato sono stati individuati 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

Cosa è cambiato

  • Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal D.P.R. 31/2017

Il nuovo D.P.R. 31/2017, contenente il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica, prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:

  • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
  • interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.);
  • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati;
  • installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici.
  • Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal D.P.R. 31/2017

Il D.P.R. 31/2017 individua una serie di 42 interventi di lieve entità, per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, ad esempio:

  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti;
  • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti
    realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
  • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
  • interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela, non rientranti nella procedura semplificata.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146, del D.Lgs. 42/2004.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 105 giorni dalla domanda.
Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.
L’autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace.

Autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti
Per l’autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cioè dopo aver già realizzato, anche parzialmente, gli interventi progettati. Solo in alcuni casi è possibile rilasciare, su apposita domanda, un provvedimento di sanatoria in via successiva all’esecuzione dei lavori, che viene chiamato “accertamento di compatibilità paesaggistica”. Le ipotesi sono espressamente previste dalla legge (art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004) e riguardano lavori di modesta entità o puramente conservativi, che non determinano aumento di volumi o superfici utili, impiego di materiali difformi dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata, ovvero opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Viene richiesto un preventivo parere positivo della Soprintendenza e, solo se il parere risulta favorevole, viene rilasciato il provvedimento, che comporta anche il pagamento di una sanzione pecuniaria.
In caso di rigetto della domanda viene ordinata la demolizione delle opere abusive.

Modulistica
Si rimanda alla Sezione dedicata

Validità
L’Autorizzazione Paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio.
Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio (art. 146, comma 4, D.Lgs. 42/2004).
Inoltre, è stato prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21/8/2013, corrispondente all’entrata in vigore della Legge 09/08/2013, n. 98 di conversione del Decreto Legge 21/06/2013 n. 69 (c.d. decreto del Fare).

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