Descrizione
I soggetti e le aziende che, per tipo di attività e/o lavorazione e per posizione geografica, si trovano nella necessità di scaricare le acque reflue provenienti dal proprio impianto al di fuori della pubblica fognatura, quindi in corpi idrici superficiali (fiumi, torrenti e corsi d’acqua in genere) o, dove è ammesso, sul suolo, devono prima richiederne l’autorizzazione.
In particolare, occorre richiedere:
- l’autorizzazione per la realizzazione di nuovi scarichi
- il rinnovo dell’autorizzazione, da effettuarsi almeno un anno prima della scadenza, per gli scarichi già esistenti
- l’autorizzazione per le acque meteoriche di dilavamento di aree esterne, nei casi previsti dalla normativa regionale (art. 1, comma 250, L.R. n. 4/2011, Regolamento regionale n. 11/2012)
Si ricorda che lo scarico in acque superficiali è consentito solo nei casi in cui lo scarico nelle pubbliche fognature non sia possibile o risulti eccessivamente dispendioso.
Verifiche preliminari
Prima ancora di presentare domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo, così come indicato di seguito, il soggetto e/o l’azienda deve verificare che la propria attività non sia tra quelle soggette a:
- verifica di assoggettabilità (Screening): l’azienda deve valutare se rientra o meno nelle attività descritte nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- valutazione di impatto ambientale (V.I.A): l’azienda deve valutare se rientra o meno nelle attività descritte negli Allegati II e III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.): l’azienda deve inoltre verificare se la propria attività rientra o meno tra quelle descritte nell’Allegato I del D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i.
- autorizzazione unica, ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.: l’azienda deve verificare se la propria attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rientra tra quelle che hanno una capacità di generazione maggiore o uguale alla relativa soglia riportata in Tabella A nel D.Lgs. 387/03 e s.m.i.
- autorizzazione unica, ai sensi dell’art.11, comma 8, del D.Lgs. 115/08: l’azienda rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 115/08, se produce energia elettrica da fonti convenzionali tramite impianto di cogenerazione.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda, scaricabile dal sito, deve essere compilata in ogni sua parte e presentata al Comune in duplice copia.
Modulistica
Si rimanda alla Sezione dedicata
Prescrizioni generali
Vi sono alcune disposizioni di carattere generale che vengono di norma prescritte agli impianti che intendono scaricare acque reflue in corpi idrici superficiali e/o sul suolo:
- si devono mettere in atto tutte le iniziative necessarie per convogliare gli scarichi produttivi nelle reti fognarie urbane o comunque in zone meno vulnerabili;
- lo scarico idrico autorizzato deve garantire la completa sicurezza da eventi alluvionali e da esondazioni;
- per tutti gli insediamenti sottoposti ad autorizzazione allo scarico deve essere garantita la perfetta tenuta delle reti fognarie attraverso la programmazione di verifiche ed ispezioni (video-ispezioni). È prevista inoltre la redazione di relazioni tecniche sulle ispezioni effettuate per verificare l’impermeabilizzazione delle condotte e la perfetta tenuta delle camerette, da presentare al momento della richiesta dell’autorizzazione o del rinnovo della stessa;
- la rete di scarico interna all’azienda deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità dell’impianto e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde acquifere. A tal fine l’Ente Comune, in sede di rilascio dell’autorizzazione, può prescrivere alla ditta di redigere una dettagliata relazione sullo stato delle condotte, da ripresentare al momento del rinnovo;
- il soggetto e/o la ditta autorizzata deve mantenere un apposito registro, numerato e vidimato dal SUAP., sul quale indicare e descrivere ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria effettuato sulle reti fognarie e sugli impianti di trattamento acque reflue;
- ogni anno il soggetto e/o la ditta deve inviare al S.U.A.P. una relazione, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico, sugli interventi compiuti nel corso dell’anno precedente;
- in caso di imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e agli impianti di trattamento è necessario darne immediata comunicazione al Comune e all’A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Salerno indicando cause dell’imprevisto, interventi che si intendono mettere in atto e tempi previsti per il ripristino della normalità. Una volta rientrata l’emergenza ne andrà data comunicazione agli stessi Enti;
- per la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il titolare dello scarico, entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione, deve certificare la presenza o meno di punti di captazione o derivazione di acque ad uso idropotabile entro una fascia di 200 metri di raggio dal punto di scarico;
- per gli impianti di consistenza superiore ai 2000 AE (abitanti equivalenti, unità di misura adottata per definire la consistenza di un agglomerato o un insediamento produttivo/commerciale) che scaricano in zone caratterizzate da “vulnerabilità a sensibilità elevata” e da “vulnerabilità a sensibilità attenuata” è richiesta la presenza di un gruppo elettrogeno per garantire la tutela del corpo ricettore dello scarico nei casi di interruzione degli impianti, mancanza di energia elettrica, disfunzioni delle apparecchiature.
Oltre alle prescrizioni di carattere generale indicate sopra seguiranno al momento del rilascio dell’autorizzazione prescrizioni specifiche e puntuali.
Prescrizioni specifiche
La Parte Terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. disciplina il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpi idrici superficiali o sul suolo e prevede in particolare la distinzione tra:
- acque reflue industriali, acque di scarico provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, ovvero acque di scarico provenienti da installazioni commerciali o produttive che, per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, possono essere considerate come acque reflue domestiche.
A seconda che la ditta produca acque reflue industriali o acque reflue assimilabili alle domestiche si dovrà seguire un diverso iter procedurale.
Come capire a quale tipologia di attività si appartiene?
La deliberazione di Giunta Regionale n. 1350/2008 e il successivo Regolamento regionale n. 11/12012 forniscono una dettagliata descrizione delle attività che producono acque reflue, il cui scarico ha un impatto ambientale tale da poter essere considerato a tutti gli effetti come uno scarico domestico.
È quindi sufficiente verificare se la propria attività rientra tra quelle descritte: in tal caso la procedura da seguire sarà quella prevista per gli scarichi assimilabili, in caso contrario si seguirà la procedura prevista per gli scarichi di acque reflue industriali.
Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Terza prevede un’ulteriore distinzione tra:
- acque reflue industriali pericolose
- acque reflue industriali non pericolose
A seconda della pericolosità dei propri scarichi le aziende sono tenute a rispettare differenti limiti di emissione. Diventa pertanto importante per il titolare di un’azienda capire se lo scarico del proprio impianto è da considerarsi pericoloso o non pericoloso.
Come capire se il proprio scarico è “pericoloso”?
L’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fornisce un elenco delle sostanze che emesse oltre una determinata quantità sono da ritenere pericolose.
Sono in particolare considerati scarichi di sostanze pericolose quelli che derivano da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quantità o concentrazione superiori ai limiti di rilevabilità lì fissati.
Controlli
Una volta autorizzato ed attivato lo scarico, il Comune può predisporre una serie di controlli per il monitoraggio degli scarichi stessi usufruendo della collaborazione degli Enti competenti (ad esempio Azienda Sanitaria Locale Salerno, A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Salerno, Settore Ecologia-Tutela dell’Ambiente della Regione Campania, Consorzio di Bonfica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, Corpo Forestale dello Stato).
Nel caso in cui non venissero rispettate tutte le prescrizioni indicate nell’atto di autorizzazione allo scarico, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, da azionare nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero in caso di ritardo.
Nei confronti del provvedimento finale:
- ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, nel testo vigente, si fa presente che al provvedimento finale può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo quanto disposto dall’art. 21, della Legge n. 1034/1971, così come modificato dalla Legge n. 205/2000, previa notifica a questa Amministrazione, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
In caso di ritardo:
- si rimanda alla disciplina dettata dall’art. 2 della Legge n. 241/90 nel testo vigente.
Validità
Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue in acque superficiali e/o sul suolo hanno una validità di 4 anni e il rinnovo va richiesto almeno un anno prima della scadenza.