Che cosa è l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

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Descrizione
L’Autorizzazione Unica Ambientale, (A.U.A.), istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013), introduce un’unica autorizzazione, che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore, ossia:

  • l’autorizzazione agli scarichi
  • la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue
  • l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinarie e per le attività in deroga)
  • la comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico
  • l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura
  • la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti
  • la comunicazioni in materia di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi

L’articolo 2, comma 1/lett. b del D.P.R. 59/2013 individua nella Provincia l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, la quale confluisce in un provvedimento conclusivo del procedimento, che è adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune.

Chi è soggetto ad A.U.A.
Le disposizioni in materia A.U.A. si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia a «impianti» non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all’interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall’A.U.A., che conservano la loro efficacia ai fini applicativi e interpretativi del decreto in esame.
Quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. 59/2013 non si applica in Campania, in quanto la normativa regionale non prevede che il provvedimento di V.I.A. (Valutazione d’Impatto Ambientale) comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso in materia ambientale.

Chi non può o non è tenuto a richiederla
In base agli Indirizzi regionali, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’A.U.A.:

  • gli impianti soggetti ad A.I.A.
  • i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006)
  • le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006)
  • gli impianti F.E.R. [(Fonti di Energia Rinnovabili) (D.Lgs. 387/2003)]
  • le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
  • gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE
  • gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)

Durata dell’A.U.A.
Il titolo autorizzativo ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.

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