Descrizione
L’Autorizzazione Unica Ambientale, (A.U.A.), istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013), introduce un’unica autorizzazione, che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore, ossia:
- l’autorizzazione agli scarichi
- la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinarie e per le attività in deroga)
- la comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico
- l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura
- la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti
- la comunicazioni in materia di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi
L’articolo 2, comma 1/lett. b del D.P.R. 59/2013 individua nella Provincia l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, la quale confluisce in un provvedimento conclusivo del procedimento, che è adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune.
Chi è soggetto ad A.U.A.
Le disposizioni in materia A.U.A. si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia a «impianti» non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all’interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall’A.U.A., che conservano la loro efficacia ai fini applicativi e interpretativi del decreto in esame.
Quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. 59/2013 non si applica in Campania, in quanto la normativa regionale non prevede che il provvedimento di V.I.A. (Valutazione d’Impatto Ambientale) comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso in materia ambientale.
Chi non può o non è tenuto a richiederla
In base agli Indirizzi regionali, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’A.U.A.:
- gli impianti soggetti ad A.I.A.
- i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006)
- le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006)
- gli impianti F.E.R. [(Fonti di Energia Rinnovabili) (D.Lgs. 387/2003)]
- le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE
- gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)
Durata dell’A.U.A.
Il titolo autorizzativo ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.