Descrizione
È il documento che, una volta depositato, attesta il possesso delle condizioni per l’agibilità di unità immobiliari.
A partire dall’11 dicembre 2016, il certificato di agibilità è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità, per l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016.
In particolare, la disciplina sul rilascio del certificato di agibilità viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di Agibilità, che sostituisce ogni altra modalità di acquisizione dell’agibilità per gli edifici.
A cosa serve
È necessario per gli edifici o parti di essi, destinati a un utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l’uso abitativo.
Procedura
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento (art. 25, comma 1, D.P.R. n° 380/2001) al protocollo dell’Ente:
- dal soggetto titolare del Permesso di Costruire (o i loro successori o aventi causa);
- dal soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, qualora i lavori eseguiti hanno comportato interventi su unità immobiliari esistenti, con modifiche agli standard e agli impianti;
- dal soggetto che ha presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, qualora i lavori eseguiti hanno comportato interventi su unità immobiliari esistenti, con modifiche agli standard e agli impianti.
Tipologia di interventi per i quali va richiesto:
1 | nuove costruzioni |
2 | ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali |
3 |
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati |
Documenti occorrenti
1 | modulo della segnalazione certificata di agibilità, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente e dal tecnico con allegati copie dei relativi documenti di riconoscimento |
2 | documentazione relativa alla staticità del fabbricato:
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3 | documentazione in merito alla conformità dei lavori:
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4 | documentazione catastale:
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5 | documentazione impianti:
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6 | documentazione relativa all’isolamento termico:
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7 | documentazione relativa alle barriere architettoniche:
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- Il certificato di agibilità è sempre valido, finché non vi sono modifiche edilizie o normative.
Sanzioni
La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 77,00 a 464,00 euro.