Segnalazione Certificata di Agibilità

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Descrizione
È il documento che, una volta depositato, attesta il possesso delle condizioni per l’agibilità di unità immobiliari.
A partire dall’11 dicembre 2016, il certificato di agibilità è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità, per l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016.
In particolare, la disciplina sul rilascio del certificato di agibilità viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di Agibilità, che sostituisce ogni altra modalità di acquisizione dell’agibilità per gli edifici.

A cosa serve
È necessario per gli edifici o parti di essi, destinati a un utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l’uso abitativo.

Procedura
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento (art. 25, comma 1, D.P.R. n° 380/2001) al protocollo dell’Ente:

  • dal soggetto titolare del Permesso di Costruire (o i loro successori o aventi causa);
  • dal soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, qualora i lavori eseguiti hanno comportato interventi su unità immobiliari esistenti, con modifiche agli standard e agli impianti;
  • dal soggetto che ha presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, qualora i lavori eseguiti hanno comportato interventi su unità immobiliari esistenti, con modifiche agli standard e agli impianti.

Tipologia di interventi per i quali va richiesto:

1 nuove costruzioni
2 ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
3

interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati

Documenti occorrenti

1 modulo della segnalazione certificata di agibilità, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente e dal tecnico con allegati copie dei relativi documenti di riconoscimento
2 documentazione relativa alla staticità del fabbricato:

  • copia del certificato di collaudo statico della struttura ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/01, già art. 7 e 8 della L.1086/71, o indicazione della pratica edilizia ove tale documento è stato già depositato
  • dichiarazione del direttore dei lavori che attesti la non obbligatorietà del collaudo per i lavori effettuati
3 documentazione in merito alla conformità dei lavori:

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal richiedente in cui si attesti la conformità del realizzato al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti
4 documentazione catastale:

  • copia della dichiarazione di iscrizione all’Agenzia del Territorio con ricevuta della avvenuta presentazione e copia delle planimetrie
5 documentazione impianti:

  • dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008 n° 37 di tutti gli impianti tecnologici installati o modificati completi degli allegati obbligatori rilasciate dalle imprese installatrici.
  • qualora dovuto per legge, copia del certificato di collaudo degli impianti
6 documentazione relativa all’isolamento termico:

  • dichiarazione asseverata dal direttore del direttore dei lavori relativa alla conformità del progetto ed alla relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 10/91 attestante il rispetto della predetta legge e delle successive prescrizioni di cui ai D.Lgs. 195/2005 e 311/2006
7 documentazione relativa alle barriere architettoniche:

  • dichiarazione del direttore dei lavori di conformità del realizzato in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche indicata nell’art .11 del D.M. n° 236 del 14/06/1989 e art. 77 del D.P.R. 380/01 per gli edifici privati e dell’art.82 del D.P.R. 380/01 per gli edifici aperti al pubblico
  • Il certificato di agibilità è sempre valido, finché non vi sono modifiche edilizie o normative.

Sanzioni
La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 77,00 a 464,00 euro.

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