7. Autorimesse

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(Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di “industria insalubre” di cui all’articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie – R.D. n. 1265/1934 – e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell’avvio dell’attività.)

N° ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI
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Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque

 

 

SCIA unica SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 480/2001

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75

 

Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque SCIA condizionata SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.

La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.

 

D.P.R. n. 59/2013

 

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto75

 

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