1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

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ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI

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Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.   Comunicazione Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.

Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.

D.Lgs. n. 228/2001, art. 4

Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998)

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