1.5. Gestione rifiuti

Print Friendly, PDF & Email

                                          Torna alla Sezione

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI
13   Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all’articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:

a)  categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

b)  categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c)  categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;

d)  categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

e)  categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

f)  categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g)  categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

h)  categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

i)  categoria 9: bonifica di siti;

l)  categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Iscrizione all’Albo mediante procedura semplificata per:

  • aziende speciali, consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno

imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65

Autorizzazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 212

D.M. n. 120/2014, art. 15

D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 5

D.M. n. 120/2014, art. 16, lett. a), b), c)

14   Rinnovo dell’iscrizione all’Albo

Prosecuzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell’iscrizione all’Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI-EN ISO 14001.

Comunicazione D.M. n. 120/2014, art. 22

D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1

D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3

15     Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi

Realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.

Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.

Autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti

Autorizzazione Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell’art. 14, c. 4. Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell’impianto.

Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall’AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)

D.Lgs. n. 152/2006, art. 208

 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19

 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12

 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15

Torna all'inizio dei contenuti