1.3. AUA – Autorizzazione unica ambientale

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ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI
  6     Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA e/o a VIA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Autorizzazione È fatta salva la possibilità, per il gestore, di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale D.P.R. n. 59/2013, art. 3
  7      Modifica sostanziale di impianto AUA

Rinnovo dell’AUA

Autorizzazione D.P.R. n. 59/2013, art. 6

D.P.R. n. 59/2013, art. 5

  8     Modifica non sostanziale di impianti AUA Autorizzazione /Silenzio assenso D.P.R. n. 59/2013, art. 6
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